Statuto

Statuto approvato il 28.05.2021

Art. 1Denominazione e Sede e Durata

  1. È costituito, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo settore denominato: “Università della terza età, Associazione di Promozione sociale”, assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e basata sul volontariato. L’associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Aderisce all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n. 5 e avendone ottenuto il riconoscimento ufficiale in data 31 gennaio 1989 ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e s’impegna a rispettare lo statuto, come previsto dall’art. 5 dello stesso.
  3. Assume la denominazione di “Università della Terza Età – Sede di Venezia Mestre”, siglabile “UNITRE, Università delle Tre Età”, con sede legale nel Comune di Venezia, via Torre Belfredo, 122, 30172 Mestre. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione esercita le attività previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente: educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale. (art.5 sub d, i e l, D. Lgs.117/17).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati che a titolo esemplificativo sono:

  1. Contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività predisponendo ed attuando iniziative concrete che integrino la parte didattica della Sede;
  2. Sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e successive modificazioni;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
  6. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

L’associazione può̀ inoltre realizzare attività̀ di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità̀, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità̀ alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 – Ammissioni

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e, mosse da spirito di solidarietà accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e si impegnano concretamente a realizzare senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà̀ specificare le proprie complete generalità̀ impegnandosi a versare la quota associativa.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Ci sono 3 categorie di associati:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
  • sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati alla Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività̀ dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività̀ prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultarne i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
  • frequentare i corsi, i laboratori e altre eventuali attività. La partecipazione ai cosi è subordinata al versamento della quota di partecipazione, il cui ammontare è annualmente definito dal Consiglio Direttivo e commisurato al costo sostenuto dall’Associazione tenuto conto dell’ubicazione e della quantità dei corsi sottoscritti.
  • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art 29 del codice del terzo settore.

I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività̀ in favore della comunità̀ e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà̀;
  • versare la quota associativa nei tempi e secondo l’importo stabilito;
  • è prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Art. 5 – Volontario e attività del volontario

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità̀ di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari possono anche essere associati.

Art. 6 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività̀ di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità̀ civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Recesso ed esclusione dell’associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può̀ recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può̀ essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Art. 8 – Organi e cariche sociali

1 – Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Collegio dei Revisori dei Conti (organo di controllo).

2 – Sono cariche dell’Associazione:

  1. Il Presidente
  2. Il Vice Presidente;
  3. Il Direttore dei corsi;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere.

Tutte le cariche degli organi sociali sono assunte a titolo gratuito.

Le cariche associative, di cui al punto 2 del presente articolo, hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili per tre mandati.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio, dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve contenere la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può̀ avvenire a mezzo e-mail oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione ovvero pubblicata nel sito web dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 

I voti sono espressi in modo palese, tranne quelli relativi a delibere.riguardanti le persone.

E’ prevista la possibilità d’intervento all’Assemblea mediante mezzi di comunicazione e/o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. La Commissione elettorale definisce le modalità di votazione e di verifica dell’identità dei soci che saranno allegate alla convocazione dell’Assemblea.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività̀ dell’associazione (programma corsi, attività culturali e attività sociali) proposte dal Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • approva le quote sociali annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • delibera sulla responsabilità̀ dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’Art.28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità̀ nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Art. 11 – Validità dell’Assemblea

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente o per delega la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti o per delega.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L’assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell’associazione con la conseguente devoluzione del patrimonio, con la presenza o in delega della metà più̀ uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione, scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci presenti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti, viene eletto dall’Assemblea a cadenza triennale tra i propri componenti ed è formato dai primi sette eletti. Si applica l’art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.

Il Presidente uscente, o in caso di impedimento il consigliere più anziano, convoca tutti consiglieri eletti che formano il nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente verrà eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti per alzata di mano. Il Presidente eletto ha il compito di individuare tra gli eletti gli altri organi sociali previsti dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.

In particolare:

  • amministra l’Associazione;
  • attua le delibere dell’assemblea;
  • predispone e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività̀ dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, se previsto il bilancio sociale;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività associativa; cura la tenuta dei libri sociali di competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al R.U.N.T.S.;
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • propone all’Assemblea le quote sociali annuali;
  • delibera le quote di frequenza corsi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo in merito all’attività̀ compiuta all’Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15 –Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale.

Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente o al vice presidente in caso di impedimento del Presidente.

È responsabile della regolare tenuta e della riservatezza della documentazione della sede locale e dei dati dei soci secondo le disposizioni scritte del Presidente e delle norme legislative sulla tutela dei dati personali.

È altresì responsabile della gestione della cassa della sede dell’Associazione potendosi avvalere di un suo delegato individuato congiuntamente al Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Tesoriere

Cura la regolare tenuta della contabilità e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.

Provvede alla compilazione del preventivo finanziario e del rendiconto finanziario da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto illustrandola ai competenti organi collegiali.

L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 –Collegio Revisori dei conti (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, viene eletto dall’Assemblea dei soci anche al di fuori dei propri componenti fatte salve diverse condizioni previste dall’art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 con i seguenti compiti:

  • vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità̀ civiche, solidaristiche e di utilità̀ sociale;
  • attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art,14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può̀ chiedere al tesoriere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il/i componenti non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività̀ di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l’associazione può̀ beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Art. 20 – Divieto di distribuzione di utili e obbligo utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività̀ statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità̀ previste.

Art. 21 – Bilancio

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo settembre di ogni anno sino al 31 agosto dell’anno successivo. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 23 – Recesso dall’Associazione Nazionale

La Sede può recedere dall’Associazione Nazionale con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

La delibera è validamente assunta nel rispetto delle maggioranze previste dall’art. 10 del presente statuto.

Il Presidente dell’Assemblea dovrà darne comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Associazione Nazionale o ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento della sede locale i verbali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 25 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati e dei volontari tenuto a cura del consiglio direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 27 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che sono incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività̀ del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo E.T.S. potrà̀ essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà̀ spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3 Novembre 2024
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